In Trentino da qualche anno è stata approvata una legge che limita la circolazione delle mountain bike sui sentieri alpini con alcune caratteristiche specifiche per limitare l'impatto ambientale che queste hanno sugli stessi. Nonostante i molti punti oscuri e da migliorare, credo che questa legge sia da interpretare in maniera positiva anche da parte di noi bikers. Il sempre maggiore afflusso di MTBs sulle alpi (ed io mi auguro che questa tendenza non si arresti!) impone l'introduzione di una regolamentazione che limiti l'impatto ambientale delle ruote grasse, a maggior ragione ora che le nostre splendide dolomiti sono entrate a far parte del patrimonio naturale dell'UNESCO. L'autoregolamentazione invocata da molti bikers purtroppo è utopistica e nonostante il 90% o più dei pedalatori si comporti in maniera corretta e responsabile nei confronti di ambiente e pedoni, permane una piccola percentuale irrispettosa del patrimonio paesaggistico ed ambientale in cui pedala. E' quindi necessario stabilire e chiarire quali percorsi e quando li si possa affrontare. Ma qui si deve migliorare...
Di seguito riporto il testo della legge in vigore in Trentino:
L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) regola l’accesso ai tracciati alpini e ad altri sentieri di montagna da parte di chi li percorre con mezzi meccanici e, in particolare, con l’utilizzo di mountain bike. Tale disciplina è stata recentemente riformata dall’articolo 31 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, con l’intento, rispetto alla precedente formulazione, di stabilire che la finalità prima del divieto di circolazione è di tutela ambientale e di assegnare direttamente alle Amministrazioni comunali la facoltà di disporre deroghe a tale divieto.
Al fine di favorire la corretta applicazione di queste nuove disposizioni, il primo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di individuare i casi in cui è vietata la circolazione sui sentieri con l’ausilio di mezzi meccanici in ragione del possibile impatto ambientale, sia quello di stabilire i casi e le modalità con le quali i Comuni territorialmente competenti possono autorizzare in deroga la circolazione dei predetti mezzi.Quanto al primo aspetto si ritiene di confermare i criteri già adottati con la delibera n. 2083 del 30 settembre 2005 individuati a seguito di un proficuo confronto tra i soggetti interessati quali i rappresentanti della SAT, del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane della Provincia Autonoma di Trento, in quanto ancora attuali: si tratta di criteri oggettivi che favoriscono un’applicazione agevole e comune della disposizione normativa poiché riconducono il divieto di circolazione alle caratteristiche tecniche del sentiero. In particolare, la circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici (tra cui le mountain bike) viene vietata sui sentieri di montagna aventi pendenze superiori al 20% e larghezze mediamente inferiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno; di regola, in tali situazioni di pendenza e di larghezza contenuta del sentiero, si realizza una condizione di incompatibilità con la tutela del territorio interessato per il frequente passaggio di mountain bike che crea possibili erosioni del terreno.
Si propone pertanto di applicare – riconfermandolo - il divieto di circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici, in considerazione della rilevanza del danno ambientale, nei seguenti casi:
- tracciati alpini ed altri sentieri di montagna con pendenza superiore al 20%;
- tracciati alpini ed altri sentieri di montagna con larghezze mediamente inferiore all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno.
All’individuazione, con il presente provvedimento, dei casi di divieto di circolazione farà seguito una campagna di informazione rivolta ai fruitori della montagna in Trentino; l’aspetto divulgativo circa il possibile utilizzo del patrimonio alpinistico appare infatti di non secondaria importanza tenuto conto che una carente informazione potrebbe generare condotte inconsapevolmente contrarie alle norme provinciali. Proprio per limitare tale inconveniente, il Comune territorialmente competente o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 1993, ad esporre una specifica segnaletica di divieto nel caso rilevino accessi non autorizzati. E’ comunque chiaro che la posa della segnaletica di divieto va limitata ai casi in cui i costi, in termini di impatto paesaggistico, siano compensati da altrettanti benefici - quali l’annullamento del fenomeno di accesso con mezzi meccanici – e va rimossa ove si ravvisi nel tempo un mutamento delle condizioni di frequentazione. La segnaletica da utilizzare per rendere esplicito il divieto di accesso al singolo sentiero è quella già definita dalla Giunta provinciale con delibera n. 1133 del 24 maggio 2002; per finalità di tutela paesaggistica si ritiene comunque utile stabilire che il medesimo segnale possa risultare riprodotto anche in scala ridotta del 50% rispetto alle misure stabilite nella citata deliberazione, nel rispetto delle medesime proporzioni.
Il secondo aspetto che l’articolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 1993 rimette alla regolamentazione della Giunta provinciale riguarda l’individuazione dei casi in cui le amministrazioni comunali possono riconoscere percorribili con mezzi meccanici alcuni sentieri di norma non transitabili in base alle proprie caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza), come sopra rappresentate. A tale riguardo, si ritiene utile circoscrivere le possibilità di deroga concedibili dai Comuni ai seguenti casi:
-per garantire un collegamento tra itinerari di media distanza, consentire la realizzazione di circuiti ciclabili, assicurare la percorribilità dell’intero sentiero di montagna ove presenti solo a tratti caratteristiche tecniche di non percorribilità;
-per permettere la realizzazione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche ovvero favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione turistica del territorio.
Con riferimento alla procedura di concessione della deroga si richiama quanto già disposto nella citata deliberazione n. 2083 del 30 settembre 2005. In particolare l’Amministrazione comunale competente, per iniziativa diretta o su indicazione di altro ente, in accordo con le eventuali altre amministrazioni comunali interessate al tratto, è tenuta a realizzare un confronto tecnico con il Servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero. La deroga è comunque condizionata al nulla osta dell’Ente Parco nell’eventualità di tratti di propria competenza. Il confronto tecnico è finalizzato a verificare che la deroga per l’accesso con mountain bike al tracciato sia compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e rientri nei casi sopra elencati; il provvedimento di deroga al divieto -emesso dal Sindaco- potrà prevedere eventuali misure per mitigare o compensare l’impatto sull’ambiente, anche attraverso obblighi di monitoraggio e relativa costante o frequente manutenzione del percorso.
Una volta individuato in modo preciso l’itinerario autorizzato e quindi accessibile con mountain bike in deroga al divieto generico, l’accessibilità all’itinerario è resa esplicita da specifica segnaletica finalizzata a comunicare all’escursionista la percorribilità in mountain bike. Tale segnaletica di percorribilità del sentiero è quella riportata nell’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il concetto saliente della delibera è che si possano affrontare tutti i sentieri con una pendenza inferiore al 20% ed una larghezza superiore all'ingombro trasversale della bicicletta stessa. Per i sentieri che non presentano queste caratteristiche (cioè sentieri con una pendenza superiore al 20% oppure più stretti dell'ingombro trasversale della bici) sarà consentito il transito soltanto se appositamente segnalato da un cartello arrecante il simbolo che vedete nella figura qui sopra o similare.
Veniamo ora ad elencare ciò che a mio parere (e vi esorto ad esprimere anche il vostro!) è positivo e ciò che invece va migliorato in questo testo:
Aspetti positivi della delibera | Aspetti negativi della delibera |
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Quelli sopra citati sono solo alcuni degli aspetti positivi e negativi di questa delibera che è comunque a mio parere da migliorare e rivedere sostanzialmente ma che è il primo passo verso una gestione del delicato territorio montano.
Un altro aspetto da tenere presente e che spesso sento citato giustamente dai bikers è il metro di misura utilizzato: se si introduce una legge di questo tipo non si può però addurre motivi di protezione ambientale in questa situazione e poi approvare un progetto altamente impattante come il collegamento S.Martino-Rolle o Andalo-Molveno! Ci vuole coerenza per avere credibilità e accettazione.
Vista la recente istituzione di un tavolo di lavoro in Provincia di Trento per la rivisitazione della legge provinciale, è nata l'Unione Bikers Trentini per richiedere la presenza a quel tavolo e la rivisitazione della legge stessa. Personalmente ne faccio parte e ne condivido le richieste: sostanzialmente una rivisitazione della legge che introduca il regolamento N.O.R.B.A. quale autoregolamentazione per i cicloescursionisti ed una valutazione con limitazioni più specifiche per il downhill, oltre a una valutazione caso per caso di situazioni di particolare conflittualità tra pedone e biker.
Sono graditi commenti e critiche che alimentino una discussione positiva e pacata.
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